ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

      L'intervento normativo si rende necessario per adeguare talune disposizioni in materia di personale militare delle Forze armate, Istituti di formazione e onorificenze, in relazione all'esigenza di conseguire più soddisfacenti livelli di efficienza delle Forze armate, necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 1 della legge n. 331 del 2000.

B) Analisi del quadro normativo.

      Il disegno di legge è composto da diciassette articoli, suddivisi in quattro capi, che recano, rispettivamente, le disposizioni relative al personale militare (capo I, articoli da 1 a 10, raggruppati in tre sezioni, che comprendono, rispettivamente, le disposizioni comuni, le disposizioni relative agli ufficiali e quelle riguardanti il personale militare non direttivo), le disposizioni in materia di Istituti di formazione (capo II, articolo 11 e 12), quelle riguardanti le onorificenze (capo III, articoli da 13 a 15) e le disposizioni finali (capo IV, articoli 16 e 17).
      Con riguardo alle disposizioni relative al personale militare, le previste modifiche non incidono sull'assetto generale dell'attuale sistema di reclutamento e di avanzamento degli ufficiali e del personale militare non direttivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, salvo per quanto attiene alle disposizioni intese a prevedere l'avanzamento al grado superiore del personale militare non direttivo in caso di decesso ovvero di inabilità permanente al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attività addestrative e operative.
      È, tuttavia, disposta la proroga, fino all'anno 2015, delle disposizioni transitorie previste, per gli ufficiali, dall'articolo 60-bis del decreto legislativo n. 490 del 1997, riguardanti la ripartizione tra i ruoli di provenienza del numero delle promozioni annuali ai vari gradi dei ruoli unificati, la determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali con decreto ministeriale, l'aliquota unica di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli normali in luogo delle tre previste a regime formate sulla base dell'anzianità di grado, le promozioni cicliche, le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, già prorogate fino all'anno 2009 dall'articolo 7 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, che ha introdotto l'articolo 60-bis citato.

 

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      Parimenti, con riguardo alle modifiche previste per l'Arma dei carabinieri, esse non incidono sull'assetto generale dell'attuale sistema di reclutamento e di avanzamento degli ufficiali e del personale non direttivo dell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, salvo per quanto attiene alle disposizioni intese a modificare il sistema di avanzamento degli ufficiali al grado di maggiore, trasformandolo da avanzamento a scelta in avanzamento ad anzianità.
      Sono, peraltro, inserite, relativamente agli ufficiali, disposizioni transitorie, a partire dall'anno 2010 e fino all'anno 2017, riguardanti l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, nonché prorogato, sino al 31 dicembre 2016, il regime transitorio di cui al comma 14 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 298 del 2000, che prevede che con decreto del Ministro della difesa, in relazione a indifferibili esigenze istituzionali, possano essere modificati il numero delle promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, fermi restando i volumi organici complessivi.
      Con riguardo alle disposizioni relative agli Istituti di formazione, le modifiche introdotte dall'articolo 12 sono intese a uniformare il livello della fonte normativa di disciplina delle scuole militari, prevedendo anche per le scuole militari dell'Esercito («Nunziatella» e «Teuliè») l'adozione di un regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come già previsto per la scuola navale militare «Francesco Morosini» (regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302) e per la scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» (regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 15 maggio 2006, n. 212).
      Per le disposizioni in materia di onorificenze, è uniformata la disciplina in materia di pubblicità del conferimento e di consegna della Croce d'onore (legge 10 ottobre 2005, n. 207), delle medaglie al valor militare e della croce di guerra al valor militare (regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423).
      Quanto alla modifica della composizione del Consiglio dell'Ordine Militare d'Italia (legge 9 gennaio 1956, n. 25), essa si inquadra nella generale evoluzione della normativa riferita all'Arma dei carabinieri, conseguente all'elevazione della stessa al rango di Forza armata, disposta dalla legge 31 marzo 2000, n. 78.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      Le disposizioni del presente provvedimento incidono direttamente sulle seguenti disposizioni:

          legge 8 luglio 1961, n. 642, recante « Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali»:

              articolo 5;

 

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          decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:

              articolo 2. Ruoli degli ufficiali delle Forze Armate con esclusione di quelli dell'Arma dei Carabinieri;

              articolo 7. Obblighi di servizio;

              articolo 19. Requisiti per la valutazione;

              articolo 25. Sottotenenti dell'Esercito;

              articolo 28. Sottotenenti dell'Aeronautica;

              articolo 30. Transito tra ruoli;

              articolo 30-bis. Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli;

              articolo 45. Unificazione dei ruoli;

              articolo 46. Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente;

              articolo 52. Istituzione dei ruoli speciali;

              articolo 53. Transito tra i ruoli. Disposizioni varie;

              articolo 60-bis. Avanzamento. Modifiche del regime transitorio;

              articolo 60-ter. Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali;

              articolo 61. Avanzamento. Regime transitorio;

              articolo 65. Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie;

          legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»:

              Tabella 1.

          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78»:

              articolo 6. Ruolo normale;

              articolo 10. Obblighi di servizio;

              articolo 16. Generalità;

              articolo 17. Requisiti per la valutazione;

              articolo 18. Formazione delle aliquote di valutazione e modalità di valutazione;

              articolo 20. Ufficiali inferiori del ruolo normale;

              articolo 31. Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento;

 

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              Tabelle n. 1 e n. 2 allegate, relative ai ruoli normale e speciale.

          legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante «Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato»:

              articolo 7;

          legge 19 maggio 1986, n. 224, recante «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza»:

              articolo 43;

          legge 29 marzo 2001, n. 86, recante «Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia»:

              articolo 2. Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo;

          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento»:

              articolo 11. Reclutamento nel ruolo dei marescialli;

              articolo 16. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami;

          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri»:

              articolo 33. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento corsi ed esami;

          legge 20 febbraio 2006, n. 79, recante «Istituzione del profilo di docente presso la scuola di lingue estere dell'Esercito»:

              articolo 1;

          decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549»:

              articolo 2;

          legge 10 ottobre 2005, n. 207, recante «Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero»:

              articolo 1. Istituzione della Croce d'onore;

 

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          regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, recante «Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare»:

              articolo 23;

          legge 9 gennaio 1956, n. 25, recante «Riordinamento dell'Ordine Militare d'Italia»:

              articolo 3;

              articolo 5.

      È, inoltre, prevista l'abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, recante «Regio decreto che separa il servizio del genio per la regia marina da quello per la guerra nelle piazze di Spezia, Taranto, Venezia e Maddalena» e dell'articolo 15, comma 4, del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, recante «Ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina»

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

      Trattandosi di disposizioni riguardanti la Difesa e le Forze armate, materie di esclusiva competenza, sulla base del Trattato sull'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

      Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del presente disegno di legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la disciplina delle materie riguardanti la Difesa e le Forze armate e l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

      È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      Nel provvedimento non sono presenti nuove definizioni normative.

 

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B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

      È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

      Le modificazioni di disposizioni vigenti introdotte dal provvedimento sono effettuate con il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      L'abrogazione implicita dell'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, e dell'articolo 15, comma 4, del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, per effetto delle previsioni del presente disegno di legge, è stata tradotta in abrogazione espressa.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente disegno di legge.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

      Non risultano iniziative legislative in materia attualmente all'esame del Parlamento.

 

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